La Cassazione in data 18.09.2024 con la pronuncia n. 25067 ha affrontato in modo chiaro la questione della responsabilità dei nonni nel mantenimento dei nipoti in caso di inadempimento del genitore.
In base all’art. 316-bis del nostro codice civile “i genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo. Quando i genitori non hanno mezzi sufficienti, gli altri ascendenti – ovvero i nonni – in ordine di prossimità, sono tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli”; così facendo la norma cerca di tutelare i minori in situazioni di fragilità economica a causa del mancato pagamento o dell’irreperibilità di uno o di entrambi i genitori. Nella pronuncia citata la Cassazione ribadisce bene la sussistenza dell’obbligo morale e giuridico dei nonni di farsi carico, in ultima istanza, del sostentamento dei nipoti; certo, è un obbligo solo sussidiario, vale a dire che va richiamato solo quando si accerta che sono già stati esperiti – senza fortuna - tutti i tentativi anche in via di esecuzione di riscuotere dal genitore. Va anche detto che l’assegno di mantenimento che i nonni sono obbligati a versare non è automatico o legato a precedenti provvedimenti a carico del genitore inadempiente, ma va per forza valutato dal Tribunale caso per caso, tenendo conto delle capacità economiche e dei redditi effettivi dei nonni.