
Con sentenzadel 11/05/2017 pronunciata nella causa n° C-302/16, la Corte di Giustizia UE,Sez. VIII, ha chiarito in maniera inequivocabile alcuni dubbi in tema ditrasporto aereo.Inparticolar modo, la sentenza citata stabilisce che, in caso di cancellazionedel volo ed in mancanza di una comunicazione al passeggero data almeno duesettimane prima dell’orario di partenza previsto, il vettore aereo risulteràtenuto al pagamento di un indennizzo.La pronunciadella Corte risulta ancor più incisiva vista la sempre più frequenteinclinazione dei viaggiatori ad effettuare prenotazioni online, quindi operandoanche attraverso società terze. Pertanto, il passeggero potrà ottenere talerimborso non solo prenotando il viaggio tradizionalmente, ma anche in caso diprenotazioni effettuate direttamente sul web.Lapossibilità di ottenere il rimborso opera, altresì, nel caso in cui lacompagnia aerea abbia per tempo informato della cancellazione l’agenzia diviaggio tramite la quale il contratto di trasporto era stato stipulato equest’ultima non abbia provveduto ad informare il passeggero nei terministabiliti.